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Farmaquiz, il sito online per prepararsi al concorso per sedi farmaceutiche

È online Farmaquiz, il servizio creato dalla Fofi e dalla Fondazione Cannavò per aiutare i farmacisti a preparare il concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione. Il servizio permette infatti di mettersi alla prova sui 3.000 nuovi quesiti previsti per il concorso.

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 Articolo 11 decreto liberalizzazioni

Vi riportiamo il testo completo dell'artiocolo 11 del decreto liberalizzazioni ricordandovi che nell'iter parlamentare di conversione in legge potrà essere modificato.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle

infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

(GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18)

Art. 11

Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso

alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della

somministrazione dei farmaci

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da

parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di

legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul

territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma

dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive

modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una

farmacia ogni 3000 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo

comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia

superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti,

l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la

popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500

abitanti".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto,

l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie,

in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto

previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle

sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque

vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte

del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario

per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di

nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia

stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la

partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e

ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei

provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma

costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del

comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo

2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio

sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le

disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi

farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni

previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni

regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure

concorsuali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei

farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico

internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio

autostradali ad alta intensita' di traffico, servite da servizi

alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una

farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con

superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia'

aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3

sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli

interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per

la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la

titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al

mantenimento della gestione associata da parte degli stessi

vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o

sopravvenuta incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio

professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,

per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma

1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati

punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i

secondi 10 anni.

6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita'

competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura

della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie

possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e

prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata

informazione alla clientela.

7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal

comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di

cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito

commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta

le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e

successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle

parole "sei mesi".

9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base

della sua specifica competenza professionale, ad informare il

paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi

uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,

via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario

uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le

seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero,

"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni

cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti

apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del

farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente

generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del

cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita'

posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,

comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo

periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti:

"solo su espressa richiesta dell'assistito e".

10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del

personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita

unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c)

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti

senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma

1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della

procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.

11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e

assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale

per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.

Il fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il

versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del

fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente

ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati

con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non

inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,

in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista

collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF

provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente

il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.

Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze.

12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione

degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di

fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento

comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di

avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio

sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.

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 I colleghi che hanno partecipato al corso ECM "SCUOLA DI OMEOPATIA CLINICA" possono ritirare i diplomi presso la sede dell'Ordine. 

Manovra. Mandelli (Fofi): "La vera liberalizzazione è aprire più farmacie"

Il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti torna a ribadirlo a seguito delle possibili misure governative che portino alla liberalizzazione della vendita dei farmaci di Fascia C soggetti a prescrizione.

 "Stiamo registrando la forte preoccupazione per possibili misure governative che portino alla liberalizzazione della vendita dei farmaci di Fascia C soggetti a prescrizione. Giudichiamo questa un'ipotesi molto pericolosa, che ci allontana dall'Europa, dove in nessun paese si dispensano farmaci su prescrizione fuori dalla farmacia convenzionata". Ad affermarlo è il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli, secondo il quale "a fronte di benefici tutti da provare per il cittadino", un'ipotesi del genere "di fatto sottrae al circuito monitorato dal Servizio sanitario nazionale una quota non indifferente dei consumi farmaceutici, perdendo quindi la possibilità di sapere con precisione quali e quanti medicinali assumono gli italiani". Per la Federazione "non si tratta di sottovalutare l'importanza della presenza dei colleghi nei corner della grande distribuzione e nelle parafarmacie, non è in discussione la loro professionalità, come qualcuno strumentalmente vuol far credere, ma non si può dimenticare il fatto che le farmacie sono inserite in un flusso informativo continuo, che permette al Ssn di monitorare al meglio prescrizioni e consumi pressoché in tempo reale".

"Inoltre – aggiunge Mandelli -, liberalizzare la fascia C significa ridurre le entrate delle farmacie che spesso solo grazie alla vendita dei farmaci non rimborsati riesce a sostenere l'erogazione dei medicinali a carico del Ssn: ricordo che in alcune regioni del Mezzogiorno i ritardi nei pagamenti da parte delle Asl si misurano in mesi. Ci auguriamo – conclude il presidente della Fofi - che il Governo, prima di procedere a modifiche così radicali e dagli esiti negativi per un servizio d'eccellenza come quello farmaceutico, attui con le parti interessate quella politica di confronto nel merito che è patrimonio irrinunciabile per qualsiasi Governo tecnico. In questo caso, ribadiamo la totale disponibilità della Federazione, anche a riprendere un percorso di riforma che aumenti il numero delle farmacie e il servizio ai cittadini e offra così prospettive concrete a tutti i colleghi. Una riforma, soprattutto, che ci terrebbe nel cuore dell'Europa che conta"

 

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 Onaosi: indicazioni sulle richieste di pagamento dei contributi 2006

La Fondazione Onaosi sta inviando le richieste “in via bonaria” a seguito dell’estensione dell’obbligo a tutti gli iscritti all’albo previsto dalla legge 289/2002, poi dichiarata incostituzionale nel 2007. Dalla Federazione e dal nostro Ordine professionale chiarimenti e indicazioni.

 Abbiamo  appreso che la Fondazione Onaosi sta provvedendo in questi giorni all’invio della richiesta di pagamento ai farmacisti iscritti all’Albo relativa all’annualità contributiva 2006.
In proposito, si rammenta che la legge 27 dicembre 2002 n. 289 aveva previsto, a carico di tutti gli iscritti all’albo, l’obbligo di contribuzione, stabilendo al contempo che la misura e le modalità di versamento del contributo dell’Onaosi fossero fissate dalla Fondazione stessa con proprio regolamento e non come prima accadeva attraverso provvedimenti legislativi.
Con sentenza n. 190/2007 la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di tale previsione legislativa, in quanto non offriva alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti. Con il decreto legge 159/2007, convertito nella legge 222/2007, per gli anni successivi è stato confermato l’obbligo di contribuzione alla Fondazione esclusivamente per i sanitari dipendenti pubblici e sono stati individuati i criteri cui il Consiglio di amministrazione deve attenersi per determinare la misura del contributo dovuto.
La Fondazione Onaosi, pertanto, ha provveduto ad inoltrare, anche per l’anno 2006 (come d’altronde aveva già fatto per gli anni 2003, 2004 e 2005), richieste “in via bonaria” (poiché non effettuate attraverso l’invio di cartelle esattoriali), al fine di interrompere il decorso della prescrizione.
L'Ordine di Firenze in accordo con la Federazione degli Ordini come per il 2003, 2004 e 2005, suggerisce agli iscritti di non procedere al pagamento richiesto in via bonaria e di attendere la ricezione della cartella esattoriale, contro la quale ciascun singolo iscritto potrà autonomamente e discrezionalmente valutare di proporre opposizione al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica.

 

  

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 187 del 12 agosto 2011 il decreto del ministro della Salute contenente le nuove domande
- con le relative risposte - per la prova attitudinale dei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche.

Per visionare l'intero decreto e i relativi quiz con le risposte cliccare sul seguente link :

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-12&task=dettaglio&numgu=187&redaz=11A10883&tmstp=1313668149113